La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione) nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30° giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili, delle somme aggiuntive e l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede, quindi, il versamento delle sole somme:

– dovute a titolo di capitale;

– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile richiedere un prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito rientranti in tale definizione agevolata.

Per aderire alla Definizione Agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 oppure con un massimo di 18 rate (5 anni), così ripartite:

– le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.07.2023 (1ª rata) ed entro il 30.11.2023 (2ª rata);

– le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

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