Flat tax incrementale 2023

L’art. 1, cc. 55-57, L. 197/2022 introduce, limitatamente all’anno 2023, un nuovo meccanismo di tassazione per le persone fisiche titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa e/o lavoro autonomo, diverse da quelle che applicano il regime forfettario.

Questi soggetti possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti (previste dall’articolo 11 Tuir), un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tale imposta è calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra:

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023;
  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio. Imprenditore individuale con un reddito 2023 di 100.000 euro; 2022 di € 80.000; 2021 di € 75.000; 2020 di € 77.000. Calcolata la differenza tra il reddito 2023 e il più elevato reddito del triennio (100.000 – 80.000 = 20.000), la decurtazione del 5% deve essere applicata sul reddito più elevato del triennio (80.000 × 5% = 4.000). Pertanto, la base imponibile della tassa piatta risulta pari a 16.000 (20.000 – 4.000) e l’imposta sostitutiva ammonta a € 2.400.

Infine, si prevede espressamente che:

  • si deve tenere conto della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria;
  • per la determinazione dell’acconto Irpef e relative addizionali dovuto per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.

Lo studio rimane a disposizione per un primo confronto gratuito per approfondire e consigliare in merito alle scelte più opportune da adottare in vista dell’inizio del nuovo anno.

 

 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment